Certificazione energetica: gli ultimi provvedimenti emanati

inserito il: 03.09.2009
di A. R. Soragnese tratto da 'Infoimpianti'
Sono in dirittura di arrivo le ultime disposizioni che rendono operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Con l’ultimo decreto del ministero delle Sviluppo economico del 26 giugno 2009, e di un Dpr in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, non ci sono più dubbi sulla certificazione energetica degli edifici.
Salvo alcune regioni che si sono mosse autonomamente e in anticipo sulle disposizioni emanate a livello centrale, in tutta Italia vanno applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i. e nel Dm 26 giugno 2009 (Nb: L’elenco completo è riportato nei riferimenti). Nelle regioni dove già sono state introdotte disposizioni specifiche si devono “riavvicinare” a quelle nazionali. Pertanto, c’è da aspettarsi delle modifiche nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Provincia Autonoma di Trento.
Entrata in vigore della certificazione energetica degli edifici
La certificazione energetica degli edifici nuovi e per quelli sottoposti a interventi di ristrutturazione, è stata resa obbligatoria a partire dall’8 ottobre 2006. Dalla suddetta data l’obbligo ricadeva sul costruttore che, al termine della costruzione, doveva produrre un attestato di certificazione energetica in conformità ad un decreto attuativo che non è stato emanato entro i tempi stabiliti dalla legge. Per sopperire a tale carenza, con l’entrata in vigore delle norme transitorie, stabilite dal D.Lgs 311/2006, a partire al 2 febbraio 2007 la certificazione energetica è stata sostituita da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori. L’attestato di qualificazione energetica è un documento che doveva rilasciare sempre il direttore dei lavori al termine della realizzazione di un nuovo edificio o di interventi che andavano a modificare le “prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti”. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida, avvenuta il 25 luglio 2009, l’attestato di qualificazione energetico è stato il documento utile a dimostrare che le strutture e gli impianti di un edificio hanno determinate prestazioni energetiche che si identificano con i [kWh/m2 anno] necessari per garantire il comfort abitativo in un edificio residenziale o con i [kWh/m3 anno] per tutti gli altri edifici comunque classificati.
Il D.Lgs n. 311/2006, che ha modificato il D.Lgs n. 192/2005, ha specificato, al comma 1-bis dell’art. 6, che la certificazione energetica per un edifico nuovo o esistente, è obbligatoria: a) a partire dal 1° luglio 2007, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con superficie utile superiore a 1.000 m2; b) a partire dal 1° luglio 2008, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con superficie utile inferiore a 1.000 m2 con esclusione delle singole unità immobiliari; c) a partire dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari. I commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.Lgs n. 192/2005, hanno stabilito che la certificazione energetica deve essere allegata agli atti notarili e nel caso in cui il proprietario affitta l’intero immobile o la singola unità immobiliare, deve essere consegnata all’affittuario a partire dalle date su indicate.
Queste le disposizioni valide fino al 22 agosto 2008
Quindi fino al 22 agosto 2008, senza la certificazione energetica (o meglio senza l’attestato di qualificazione energetica), non si poteva mettere in vendita l’edifico e non si poteva stipulare un atto notarile senza allegarla. Con il comma 2-bis, dell’art. 35 del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008, n. 133, sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i. e non il comma 1-bis dell’art. 6. Pertanto, come conseguenza dell’abrogazione dei due suddetti commi, a partire dal 22 agosto 2008 (N.d.R.: questa è la data di entrata in vigore della legge di conversione, tale disposizione non era presente nella pubblicazione del Dl n. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008, ma è stato introdotto in commissione e approvato con il voto di fiducia del Governo), non vige più l’obbligo di allegare la certificazione energetica all’atto che si stipula davanti al notaio o di consegnarlo all’inquilino nel caso di affitto, ma solo di redigerlo e, salvo patti contrari, consegnarlo al venditore o all’affittuario.
Campo di applicazione della certificazione energetica degli edifici
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie degli edifici [v. classificazione dell’articolo 3, del Dpr 26 agosto 1993, n. 412], indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. La certificazione energetica non si applica a box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Per quanto riguarda gli edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria, specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica sono state riportate nell’allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio deve essere valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Il 25 luglio 2009 è entrato in vigore il Dm 26 giugno 2009 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici nonché gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Le linee guida, riportate, nell’allegato A del Decreto 26 giugno 2009, definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione per: - valutare la convenienza economica degli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni; - acquistare e locare immobili con adeguate prestazione energetiche. Inoltre, le linee guida definiscono una procedura nazionale per: - l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici; - l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello di approfondimento richiesto; - la messa a disposizione di metodi semplificati per ridurre gli oneri a carico dei cittadini. Più in particolare, le linee guida garantiscono essenzialmente la qualità dei servizi di certificazione e la comparabilità dei dati certificati sull’intero territorio nazionale. Esse si applicano a quelle regioni che non hanno dato attuazione alla direttiva n. 2002/91/CE. Mentre le regioni che hanno dato attuazione, devono adottare misure per il graduale riavvicinamento delle proprie disposizioni con gli elementi essenziali contenuti nelle linee guida.
Gli elementi essenziali del sistema di certificazione nazionale che si ricavano dalle linee guida sono: a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale [v. allegato B]; c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini. Sono inoltre elementi essenziali i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei certificatori energetici (questi saranno dettagliati nel Dpr in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale). La certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ha una validità temporale di 10 anni e non viene inficiata dall’aggiornamento delle disposizioni o dalla emanazione delle norme relative alla climatizzazione estiva e all’illuminazione. La validità della certificazione è legata alla verifica periodica dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione (v. art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i.).
Nel caso di mancato rispetto delle suddette verifiche periodiche la certificazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo al mancato adempimento. A tal fine il libretto di impianto o di centrale deve essere allegato, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica dell’edificio. C’è da mettere in evidenza che in base alle suddette disposizioni, nel caso in cui il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo che si è assunta la loro responsabilità, non mantiene correttamente in esercizio l’impianto e non provvede a eseguire o fare eseguire le operazioni di controllo e manutenzione secondo le norme vigenti, o non adegua l’impianto nel caso di esito negativo dei controlli di efficienza energetica, la conseguenza è l’annullamento della validità dell’attestato di certificazione energetica al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui non è stata rispettata la scadenza delle operazioni di controllo di efficienza energetica.
Pertanto, non fare effettuare le operazioni periodiche di manutenzione o non fare verificare il rendimento di combustione di una caldaia, operazioni che sono documentate da una impresa abilitata mediante un rapporto di manutenzione e un rapporto di prova da allegare sempre al libretto di impianto o di centrale, fa perdere di validità alla certificazione energetica dell’unità immobiliare o dell’edificio nel caso di condominio. Da ciò scaturisce un ruolo determinate dei manutentori degli impianti termici per la validità dell’attestato di certificazione energetica dell’unità immobiliare.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato quando si ristruttura l’edificio e l’impianto che:
a) modificano le prestazioni energetiche conseguente all’intervento e che interessa almeno il 25% delle superfici esterne dell’immobile; b) riqualificano gli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che producono rendimenti più alti del 5% di quelli preesistenti; c) mettono in atto interventi di sostituzione di componenti e/o apparecchi che riducono la prestazione energetica dell’edificio. In tutti gli altri casi la modifica della documentazione energetica è facoltativa. Si rinvia per maggiori dettagli al decreto per quanto riguarda: - la prestazione energetica complessiva dell’edificio, espressa come l’indice di prestazione energetica globale, EPgl; - le metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici; - i metodi di calcolo di riferimento nazionale; - i metodi di calcolo di progetto; - i metodi di calcolo effettuati da rilievi dell’edificio; - le valutazioni qualitative delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva e i riferimenti nazionali: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe, invol); il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi; - la metodologia di classificazione degli edifici: la rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo; le classi energetiche e prestazione energetica globale; la climatizzazione invernale dell’edificio; la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari; la certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale); - la procedura di certificazione energetica degli edifici; - l’autodichiarazione del proprietario.
Le linee guida comprendono 7 allegati contenenti: - allegato 1: Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria; - allegato 2: Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio; - allegato 3: Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica; - allegato 4: Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria; - allegato 5: Format di un attestato di certificazione energetica per edifici residenziali (ai sensi del comma 2, dell’articolo 8, del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.); - allegato 6: Format di un attestato di certificazione energetica per edifici residenziali; - allegato 7: Format di un attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali.
La procedure di certificazione e i soggetti certificatori
La certificazione energetica deve essere richiesta, a proprie spese, dal titolare della licenza edilizia, dal proprietario, o dal detentore dell’immobile ai soggetti certificatori. I requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, saranno stabiliti in un apposito provvedimento in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (N.B.: Il D.Lgs n. 115/2008, in via transitoria, riporta nell’Allegato III i requisiti di competenza e indipendenza dei soggetti certificatori).
I soggetti certificatori devono: 1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare le prestazioni energetiche dell’immobile e per indicare gli interventi di riqualificazioni energetica dell’edificio; 2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica; 3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica. Per contenere i costi il richiedente può fornire: - i dati relative alla prestazione energetiche dell’unità immobiliare; - un attestato di qualificazione energetica, anche se non più valido, indicando eventuali interventi eseguiti successivamente; - eventuali diagnosi di altri tecnici.
Il soggetto certificatore deve “valorizzare” e considerare i suddetti documenti per contenere i costi. Dopo il rilascio dell’attestato di certificazione energetica al richiedente il soggetto certificatore lo trasmette, entro 15 giorni, alla Regione o Provincia autonoma competente. Nel caso di edifici nuovi o di interventi su edifici esistenti [v. ar.3, lett. a), b) e c) del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i.], la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Anche nel caso di incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (ad es. legati a bonus volumetrici), la richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia. Per la corretta attività di certificazione energetica il direttore dei lavori può segnalare le fasi realizzative al soggetto certificatore.
Il proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare che intende venderlo consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile ne informa l’acquirente dichiarando che: - l’edificio è di classe energetica G (l’ultima della scala); - i costi di gestione ai fini energetici sono alti. Tale dichiarazione deve essere inviata, in copia, entro 15 giorni, alla Regione o Provincia autonoma di competenza.
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