IMPIANTI E PROGETTI - ARTICOLO

Sicurezza in cantiere: ruoli e responsabilità

Sicurezza in cantiere: ruoli e responsabilità inserito il: 10.11.2009
di Antonio De Marco
tratto da 'Infoimpianti'


Prima di intraprendere attività in un cantiere o del luogo ove si svolgono le opere, l’impresa installatrice deve formare l’organigramma dei propri addetti mediante l’indicazione delle figure che possono/devono partecipare attivamente alla gestione di tutte le problematiche connesse alla salute e alla sicurezza. Innanzitutto per la migliore applicazione delle norme è necessario individuare e distinguere ruoli, diritti e doveri e responsabilizzare le diverse persone.


L’attività di installazione di impianti assume sempre maggiore influenza nel complesso della produzione edilizia. Il sistema economico-imprenditoriale italiano è caratterizzato dalla forte presenza di piccole-medie imprese: nel settore edile tale fenomeno assume particolare rilevanza. Generalmente l’installazione di impianti viene effettuata da ditte individuali e/o società che operano in regime di sub-appalto nei riguardi di imprese edili affidatarie, in senso generale, dei lavori di edilizia, strutture e impianti. Generalmente, la ditta installatrice “entra” in cantiere nel secondo tempo e quindi viene ad operare sulla base di uno schema di rapporti già instaurati con il rischio di non conoscere a fondo la pianificazione e la programmazione della commessa.

Uno dei problemi che si interpone, negativamente, nell’organizzazione – applicazione della sicurezza, è costituito dalla mancanza di una chiara individuazione di ruoli, responsabilità e attribuzioni. Prima di intraprendere attività in un determinato cantiere e/o contesto, l’impresa installatrice deve formare l’organigramma dei propri addetti mediante l’indicazione delle figure che possono – devono partecipare attivamente alla gestione di tutte le problematiche connesse con la salute e sicurezza del cantiere o del luogo ove si svolgono le opere. I responsabili così individuati devono quindi interagire con tutti gli altri soggetti che per norma assumono responsabilità di promozione e coordinamento della sicurezza. Il datore di lavoro, o un suo delegato, deve quindi individuare – indicare la squadra operativa ed i rispettivi dirigenti, preposti, capi squadra: ciascuna di queste figure deve trovare allocazione e riscontro nelle classificazioni previste dai Contratti Nazionali rispettivamente per dirigenti e lavoratori. A prescindere dalle declaratorie di carattere generale, effettuate in base ai profili professionali, si riportano le responsabilità, in materia di sicurezza, secondo il percorso storico e il quadro legislativo vigente.

La catena della sicurezza include tutti gli addetti che risultano operativi in un determinato cantiere: lavoratori, capi squadra, preposti, dirigenti, datori di lavoro; è molto importante che tali figure, siano preventivamente e adeguatamente individuati, organizzati e coordinati.

La legislazione pregressa
Già il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, individuava obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti.
In particolare esso già contemplava obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti:…i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con latri mezzi.
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
…i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.

L’obbligo di cui sopra, non si estende ai rischi propri dell’attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o altri attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, dette macchine o attrezzi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.

I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne avuta l’autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

La figura del preposto nella legislazione attuale
Sulla base dei disposti pregressi (Dpr 547 / 55, D.lgs 626 / 94 ecc.), il D.lgs 81 / 2008, “Testo Unico per la salute e sicurezza” come modificato e integrato da Dl 106/2009, contempla definizioni ed obblighi, con particolare riguardo alla figura del preposto:

- lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
- Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri di spesa.
- Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di iniziativa.

Gli obblighi dei dirigenti sono previsti all’art. 18 insieme a quelli per il datore di lavoro; tra l’altro essi devono:
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.
- Prendere le misure più appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Il preposto, letteralmente colui che sta sul posto, ovvero sovrintende alle attività in nome e per conto del datore di lavoro, ricopre un ruolo di preminenza rispetto ai lavoratori; esso deve essere idoneo e tecnicamente affidabile, e pertanto, oltre alla personale competenza tecnica e culturale, tale soggetto deve essere specificatamente formato e responsabilizzato, così da conseguire personalità tale da avere l’autorevolezza di impartire ordini, istruzioni o direttive, in linea con le misure di sicurezza (previste o da individuare alla bisogna) ed esigere che esse siano rispettate.
Evidentemente il preposto è corresponsabile, con il datore di lavoro e con il dirigente, del primo livello di organizzazione e gestione della sicurezza e della salute.

Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, hanno l’obbligo di:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti.
b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico.
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle istruzioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
g) Frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti ed ai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo previsto dalla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

La valutazione operativa del rischio
Piano operativo per la sicurezza
Dopo avere definito il proprio organigramma, e sulla base degli apprestamenti riscontrabili in opera e/o sul Piano di Sicurezza e Coordinamento Psc e del Piano Operativo di Sicurezza Pos l’impresa installatrice dovrà predisporre la propria valutazione dei rischi specifici cui saranno esposti i singoli operatori per ciascun posto di lavoro o per gruppi omogenei di lavoro.
Tale piano operativo deve essere strutturato come “testo a fronte“ del Psc dell’opera; in particolare esso deve contenere l’indicazione puntuale di attrezzature, macchinari e impianti tecnologici impiegati: documenti di omologazione, dichiarazioni di conformità, marchi CE, libretti di uso delle macchine, piani di lavorazioni comprensivi delle modalità di consegna dei materiali – manufatti, lavorazione e montaggio.

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