Richiedere sconti su energia elettrica e gas
inserito il: 21.05.2009
di Antonio Renato Soragnese tratto da 'Infoimpianti'
Con una nuova delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono state prorogati al 30 giugno 2009 i termini per la richiesta della riduzione dei costi sulla bolletta dell’energia elettrica per le famiglie con basso reddito. Si attendono le disposizioni applicative per il bonus gas.
Con la deliberazione n. 49/09 l’Autorità per l’energia elettrica e gas ha posticipato al 30 giugno 2009 la data entro la quale le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate possono presentare la domanda al proprio Comune di residenza per richiedere il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (cosiddetto bonus elettrico) [v. Articolo pubblicato su L’Installatore italiano N. 2/2009, pag. 46]. Si ricorda che tale provvedimento è attuativo del DM 28 dicembre 2007 con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito i criteri per compensare le spese sostenute per i consumi di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute.
La scadenza del 30 giugno è valida per richiedere i benefici del bonus arretrati a tutti i mesi precedenti del 2009 e 2008. E’ infatti sempre possibile presentare la domanda in ogni momento, anche dopo il 30 giugno 2009, per beneficiare del bonus per i 12 mesi successivi.
Possono usufruire del bonus elettrico tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica e aventi le seguenti caratteristiche socio economiche:
- il nucleo famigliare ha un indicatore ISEE(*) non superiore a 7.500 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, fino a 4) o fino a 4,5 (per un numero di familiari, con la stessa residenza, superiore a 4);
- i clienti finali, presso i quali vive un ammalato grave che ha necessità di usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, senza limitazioni di residenza o potenza impegnata;
- le famiglie numerose con 4 o più figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella casa di residenza, con potenza impegnata fino a 4,5 kW.
Il comunicato dell’Autorità specifica inoltre che “per il disagio economico, il bonus è differenziato a seconda del numero di persone residenti e viene aggiornato entro il mese di dicembre di ogni anno per garantire un risparmio, pari a circa il 20%, sulla spesa presunta (al netto delle imposte) di una famiglia tipo, per l’anno successivo. Per l’anno 2008 saranno riconosciuti: 60 euro/anno per una famiglia di 1-2 persone; 78 euro/anno per 3-4 persone; 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4. Per l’anno 2009, considerando che la spesa energetica famigliare sarà più bassa del 2008, saranno riconosciuti; 58 euro/anno per una famiglia di 1-2 persone; 75 euro/anno per 3-4 persone; 130 euro/anno per un numero di persone superiore a 4.(**)
Per il disagio fisico, il bonus è previsto per i clienti presso i quali sono presenti macchine elettromedicali per il mantenimento in vita del paziente beneficiario. Per l’anno 2008 può essere riconosciuto un bonus di 150 euro; per l’anno 2009 sarà riconosciuto un bonus di 144 euro. I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili. A seguito della accettazione della domanda, il bonus è riconosciuto per i successivi 12 mesi. La domanda può essere rinnovata od aggiornata ogni 12 mesi.
Entità del bonus elettrico Numerosità familiare 1-2 componenti 2008:€ 60; 2009: € 58 Numerosità familiare 3-4 componenti 2008: € 78; 2009 € 75 Numerosità familiare oltre 4 componenti 2008:€ 135; 2009: € 130 Disagio fisico 2008:€ 150; 2009: € 144 Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per accedere al bonus elettrico la persona interessata (o un suo delegato) deve presentare la domanda al proprio Comune di residenza o ad altro Istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i CAF, Centri Assistenza Fiscale, con i quali i Comuni possono attivare apposite convenzioni). I moduli si possono “scaricare” anche sul sito dell’Autorità per l’energia (www.autorita.energia.it) oppure sul sito dell’ANCI (www.bonusenergia.anci.it).
Le informazioni necessarie per la compilazione del modulo riguardano: la residenza del cliente, il suo stato di famiglia e le caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (informazioni queste facilmente reperibili sulle bollette). Per i casi di disagio economico, all’apposita modulistica ed alla copia di un documento d’indentità, dovrà essere allegata copia dell’attestazione ISEE (ottenibile anche presso lo stesso Comune o presso gli uffici INPS o CAF). Per i casi di disagio fisico, l’attestazione ISEE non è necessaria; al suo posto deve essere allegata una certificazione della ASL (Azienda Sanitaria Locale) relativa alle condizioni di necessità di apparecchiature energivore salvavita.
Ulteriori informazioni sul bonus elettrico possono essere ottenute: visitando i siti www.autorita.energia.it oppure www.sviluppoeconomico.gov.it oppure www.bonusenergia.anci.it oppure www.sgate.anci.it chiamando il numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì)“.
Bonus gas “Con il decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/09 è stato istituito il bonus anche per le forniture di gas. L’Autorità ha avviato le procedure per la sua applicazione. Tali procedure comprendono anche una opportuna e necessaria fase di consultazione per tutti i soggetti interessati, le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore. Ferma restando la sua decorrenza dal 1 gennaio 2009, la definizione delle regole per il riconoscimento del “bonus gas” è prevista entro il primo semestre 2009.”.
(*) L’ISEE non rappresenta il reddito personale ma è l’indicatore di “situazione economica equivalente”, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e della numerosità dei famigliari a carico. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo: un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con un reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro; una famiglia composta da padre, madre e cinque figli a carico, con un affitto annuo di 10.000 euro e un patrimonio mobiliare di 15.000, rientra nella soglia ISEE di 20.000 con un reddito annuo lordo fino a 75.000 euro. All’indirizzo internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm è disponibile un simulatore per il calcolo personalizzato dell’ISEE.
(**) Tutte le agevolazioni sono riconosciute come componente in deduzione sulle bollette di fornitura dell’energia elettrica, “spalmate” sulle bollette di un anno. Su ogni singola bolletta la deduzione riconosciuta è proporzionale al periodo di consumo cui la bolletta fa riferimento.
Riferimenti Deliberazione 27 aprile 2009 - ARG/elt 49/09. Modificazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di disposizioni transitorie inerenti l’ammissione alla compensazione e proroga dei termini di cui all’articolo 4 della medesima deliberazione ARG/elt 117/08. Delibera 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08. Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti. Istituzione della componente tariffaria UC7 e modificazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07. Deliberazione 6 agosto 2008, n. ARG/elt 117/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e gas. Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. (GU n. 258 del 4-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 245) Deliberazione 17 ottobre 2008, n. 152/08 ARG/elt Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt/117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 D.M. 28 dicembre 2007. Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute. (GU n. 41 del 18-2-2008).
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