Sono state disposte delle importanti modifiche alle scadenze riguardanti l’obbligo di installazione di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per gli impianti termici sia in Lombardia che in Piemonte.
Lombardia: la dgr 2601/2011 definiva i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti differenziato in base alla potenza e alla data di installazione come segue:
- entro il 1° agosto 2012 gli impianti con potenza superiore a 350 kW e installati prima del 1° agosto 1997;
- entro il 1° agosto 2013 gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 kW e installati prima del 1° agosto 1998;
- entro il 1° agosto 2014 i restanti impianti.
Con la dgr 3522/2012 del 23 maggio 2012 è stato deliberato di posticipare l'obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore alla data del 1 agosto 2014 nei seguenti casi:
- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l'1 agosto 1997;
- impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l'1 agosto 1997;
- impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.
Ad esclusione dei nuovi impianti, eventuali casi di impossibilità tecnica possono essere riportati in un’apposita relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato.
Gli edifici che rientrano nella categoria di edilizia residenziale pubblica possono essere sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica predisponendo programmi pluriennali di intervento. Tali programmi dovranno avere l’obiettivo di allineare progressivamente il patrimonio abitativo pubblico alle esigenze di riduzione delle dispersioni degli edifici e di responsabilizzazione energetica dell’utenza che consentano di ottenere un risparmio di almeno il 15% rispetto ai consumi dell’ultima stagione termica.
Con d.g.r. 3522 del 23 maggio 2012 si è inoltre stabilito che il programma pluriennale degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica è costituito da:
- ricognizione del patrimonio impiantistico (potenza, età, presenza di contabilizzazione, termoregolazione, allacciamento a reti di teleriscaldamento);
- elenco degli interventi programmati o già attivati sugli edifici a partire dalla data di pubblicazione della d.g.r. 3522/12 portati a conclusione in base a quanto previsto dal paragrafo 10.3 della d.g.r. 2601/11;
- elenco degli interventi presenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
- elenco degli interventi programmati negli anni successivi da implementare in occasione dell'aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche.
Piemonte: è stata pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 10 maggio 2012 la dgr 85-3795 del 27 aprile 2012 “Modifiche al paragrafo 1.4.17 della dgr 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante l'aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonché le disposizioni attuative dell'art. 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)”.
In sostanza, il punto 1.4.17 della dgr 46-11968 che prevedeva l’obbligo, per gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, di effettuare gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa:
- nel caso di nuova installazione di impianto termico o di ristrutturazione di impianto termico;
- nel caso di sostituzione del generatore di calore (includendo in tale fattispecie anche
l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento);
- in ogni caso entro il 01.09.2012,
viene modificato con le parole “in ogni caso entro il 01.09.2014” in sostituzione della frase: “in ogni caso entro il 01.09.2012”.
Lombardia:
Dgr. n. 3522 del 23 maggio 2012
Piemonte:
Dgr n. 85-3795 27 aprile 2012
A.L.