Normativa

Approvato il nuovo Regolamento F-Gas

Il 16 gennaio il parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento F-Gas, con l’astensione di Italia e Repubblica Ceca e il voto contrario dell’Ungheria. Le indicazioni fornite sono chiare, ma lasciano alcune zone d’ombra che vogliamo proporre, per dare ai tecnici che operano sul campo le certezze disponibili ma evidenziare anche i dubbi non ancora risolti.

Nuovo Regolamento F-Gas: gli obblighi formativi

I tecnici del settore dovranno avere competenze sui refrigeranti alternativi, caratterizzati da alte pressioni di esercizio e complessità impiantistica (CO2) o infiammabilità (A2L o A3). Il nuovo Regolamento F-Gas prevede infatti la formazione e la certificazione delle competenze del personale per «i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra» includendo fra le competenze richieste quelle su contenimento delle emissioni, recupero e smaltimento, efficienza energetica e sicurezza. Sempre nel quadro dei lavori preparatori al Decreto attuativo è in corso un approfondito lavoro di definizione dei criteri che dovranno sovrintendere ad una formazione e certificazione più sostanziale e più efficace di quanto non sia stata quella resa necessaria dal precedente Regolamento, in modo da trasformare le competenze concretamente certificate in fattore discriminante fra chi può e chi non può esercitare la professione.

Finalmente il nuovo Regolamento F-Gas c’è, dopo quasi due anni di dibattiti e incertezze che hanno caratterizzato il faticoso cammino verso il testo definitivo e sicuramente questo è un fatto quantomeno utile a portare un po’ di chiarezza, ma rimangono ancora molte domande a cui il Regolamento non dà risposta e che richiederanno ulteriori attività di legislazione a livello di Stati Membri dell’Unione e anche con tutta probabilità chiarimenti ulteriori su aspetti che andiamo ad elencare. Il mondo della climatizzazione si troverà a poter immettere sul mercato apparecchiature contenenti gas fluorurati solo a precise condizioni determinate dal GWP del gas o miscela utilizzato dal produttore.

A partire dal 1° gennaio 2024 non possono già più essere immessi nel mercato sistemi autonomi con gas avente GWP superiore a 150. Uguale divieto tassativo varrà a partire dal 1° gennaio 2025 per i monosplit contenenti meno 3 kg di gas, ma la soglia massima di GWP fissata per questa categoria è di 750, tale da ammettere sostanzialmente l’uso dell’R32 (GWP 675) ed escludere una volta per tutte l’R410A (GWP 2088). Per tutte le altre tipologie di apparecchiature la data in cui scatta il divieto fissato per la commercializzazione è generalmente il 1° gennaio 2026, con poche eccezioni riguardanti la possibilità di installare apparecchiature contenenti gas fluorurato con GWP inferiore a 150.

Il futuro della climatizzazione sembra essere scritto piuttosto chiaramente: il principale gas a poter essere utilizzato sarà l’R290, ma questo determinerà precise conseguenze. Innanzitutto, mette in discussione la possibilità di utilizzare la tecnologia VRF e questa modalità impiantistica potrebbe essere sostituita con il ritorno di impianti a fluido secondario per applicazioni >12 kW. È probabile l’utilizzo di sistemi split a R290 anche in ambito residenziale, ma c’è un ma.

Nuovo Regolamento F-Gas: quali sono i requisiti di sicurezza

Tutti i divieti di utilizzo riportano la dicitura utilizzata nel testo del Regolamento e cioè “consentito solo per rispetto dei requisiti di sicurezza”. Ma al momento non esistono né fluidi fluorurati né alternativi che non siano non infiammabili (A2L o A3). Questo significa che nei casi in cui i requisiti di sicurezza non siano adeguati non sarà possibile l’uso di refrigeranti con GWP superiore a 150 o addirittura a 750 (split e chiller con potenza superiore a 12 kW). E qui arriva la domanda a cui non possiamo ancora dare una risposta: quali sono questi requisiti minimi di sicurezza? Chi li stabilisce? Il lavoro in corso per la preparazione del Decreto attuativo dovrebbe portare un contributo in questo campo, perché altrimenti rimarremo in un’area di incertezza e interpretabilità tale da avere un sostanziale problema di arbitrarietà.

Il tema della manutenzione è altrettanto delicato, perché il regolamento prevede sì il divieto di utilizzare gas vergine con GWP superiore a 2500 dal 1° gennaio 2025, ma concede sostanzialmente l’utilizzo di gas riciclato o rigenerato ancora fino al 2031, dando sostanzialmente la possibilità di prolungare la vita utile degli impianti, sì, ma a condizione che sia utilizzato gas proveniente dalla procedura di recupero e riciclo o rigenerazione, una procedura che deve essere adottata sempre più largamente se vogliamo che ci sia gas disponibile per impianto nei quali abbiamo attualmente in uso per esempio l’R410A di cui si parlava sopra.

Va poi notato come per la sola manutenzione sia ammesso l’uso di gas fluorurati con GWP fino a 750, notizia positiva da un lato perché ci induce a considerare utilizzabili nel lungo periodo gli apparecchi che abbiamo installato negli ultimi anni, ma rimane l’interrogativo sui prezzi di questi refrigeranti, destinati inevitabilmente a salire sia per la questione delle quote in via di riduzione, sia per il disinteresse dei produttori e dei distributori a servire un mercato in contrazione (sola manutenzione). I punti interrogativi sono numerosi, alcuni dovrà risolverli il legislatore nazionale: si sta lavorando per un Decreto attuativo “concertato” con le Associazioni della filiera e speriamo che questa concertazione porti buoni frutti.

Normativa F-gas: la proposta di revisione al Regolamento UE 517 2014