Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato negli appalti pubblici deve garantire equivalenza economica e normativa verificata in termini di coerenza con l’oggetto dell’appalto: è questo il principio stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9484/2025, che interviene su una questione centrale per le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici. La pronuncia nasce dal ricorso di un’impresa che contestava la decisione del TAR Toscana sull’interpretazione dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), relativo alla verifica di equivalenza tra diversi contratti collettivi. Nel caso specifico, si confrontavano il CCNL Igiene Ambientale e il CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni.
Il criterio della coerenza rispetto all’oggetto dell’appalto
Il Giudice amministrativo di secondo grado ha respinto l’appello, chiarendo che la valutazione di equivalenza tra CCNL diversi non può limitarsi a un conteggio meccanico degli scostamenti retributivi o normativi. L’appellante aveva infatti invocato genericamente la Relazione Illustrativa del Bando Tipo ANAC n. 1/2023 e la Circolare INL n. 2/2020, sostenendo la non equivalenza sulla base del numero di differenze riscontrate. Tale approccio è stato giudicato incompatibile con il quadro normativo vigente: la verifica deve invece considerare la coerenza complessiva tra il contratto collettivo applicato e le caratteristiche specifiche dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.01.6.
I parametri di valutazione dell’equivalenza
La sentenza individua due criteri fondamentali per attestare l’equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante:
- Valutazione giuridica ed economica complessiva: il trattamento dei lavoratori impiegati nell’appalto non deve risultare significativamente inferiore a quello garantito dai contratti collettivi previsti dalla lex specialis di gara.
- Confrontabilità delle mansioni: deve esistere corrispondenza, o almeno comparabilità, tra le mansioni disciplinate dal contratto collettivo applicato dall’operatore economico e le lavorazioni effettivamente richieste dall’appalto.
Prospettive future e impatti operativi
La pronuncia del Consiglio di Stato assume particolare rilevanza in attesa del decreto interministeriale sulle linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza, previsto dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici. ANAC e INL, che hanno già fornito indicazioni interpretative sul tema, dovranno necessariamente considerare i principi affermati dalla sentenza n. 9484/2025. La decisione riconosce infatti alle stazioni appaltanti margini di valutazione più ampi nella comparazione tra il contratto collettivo indicato negli atti di gara e quello alternativo proposto dagli operatori economici partecipanti, purché la verifica sia condotta con rigore metodologico e orientata alla tutela sostanziale dei lavoratori.

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