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Trattamento acqua potabile e ruolo dell’installatore

Argomenti in formato domande e risposte per aiutare a gestire il tema dell’acqua potabile e dell’impiantistica idraulica dal punto di immissione alla gestione dello spazio in cui l’acqua viene erogata. Le nuove regole dell’impiantistica idraulica sono radicalmente diverse per quanto riguarda il tema della potabilità, sulla quale è stata introdotta una legge che ha modificato l’impostazione del lavoro dell’installatore, che non è più tenuto “semplicemente” a costruire o riparare l’impianto, ma a farsi responsabile della qualità dell’acqua erogata.

Qual è il testo di legge di riferimento?

La nuova normativa acque potabili è definita dal Decreto Legislativo del 23 febbraio 2023, il n. 18 che abroga il precedente Decreto Legislativo 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano.
La nuova normativa porta ad attuazione la Direttiva europea 2020/2184 approvata nel dicembre 2020 ed entrata in esistenza negli Stati Membri dell’Unione il 12 gennaio 2023 che elimina a sua volta la vecchia Direttiva 98/83/CE relativa all’acqua potabile.

Quali sono i principi base di questa normativa?

La legge prescrive per ogni impianto un “piano di sicurezza dell’acqua”, ovvero il piano che permette di definire e implementare l’analisi di rischio della filiera idro-potabile. Questa analisi si articola in quattro momenti: valutazione, gestione del rischio, comunicazione e azioni a queste correlate.
Il cambio di approccio prevede una sostanziale trasformazione della legge da testo che prescrive azioni a linea guida vincolante al raggiungimento di obiettivi precisi di potabilità e cioè usabilità ai fini del consumo umano.
Esso comporta un cambiamento rilevante anche nel ruolo dell’installatore, che diventa gestore e che quindi non ha più compiti di sola installazione e manutenzione a guasto, ma assume un incarico di sorvegliante della qualità del prodotto al punto di prelievo, con conseguenze importanti che riguardano i controlli della qualità stessa.

In che cosa consiste la valutazione e gestione del rischio?

La valutazione e gestione del rischio porta l’installatore a essere responsabile non solo del funzionamento dell’impianto, ma della qualità del prodotto erogato. La sua attività non si limita più all’installazione e alla riparazione dei malfunzionamenti, ma comporta che l’installatore sia anche capace di gestire l’impianto per garantire la potabilità ai fini del consumo umano.
L’approccio è simile a quello della metodologia HACCP: non esistono azioni obbligatorie, ma un compito di:
– individuazione e monitoraggio costante dei punti critici di un impianto dal punto di prelievo a quello di erogazione; un compito che consiste nell’analisi degli elementi che possono determinare un peggioramento della fruibilità dell’acqua da parte degli utenti dell’impianto e nel loro controllo con metodi di misura;
– conseguente attività di gestione di queste criticità che possono riguardare le caratteristiche dell’acqua fornita dall’impianto: qualità dei materiali dell’impianto, sue caratteristiche di disegno, pressione e portata, grado di vetustà e modalità di utilizzo.

Come si imposta il piano della sicurezza?

Un piano di sicurezza è costituito di elementi precisi che fanno parte della metodologia di gestione del rischio normalmente in uso in altri campi come quello alimentare. Esso consiste:
– nell’implementazione di un sistema di controllo a 360° di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura (compresi i rischi legati a cambiamenti climatici, protezione dei sistemi idrici e continuità della fornitura);
– nella strutturazione di un modello di priorità che definisca la scaletta di tempi e il piano di risorse assegnate alla gestione dei rischi significativi evidenziati e all’esecuzione delle misure più efficaci di contenimento dal punto di vista dei costi;
– nella definizione ragionata degli oggetti di analisi e controllo e degli oneri conseguenti in modo da non avere gravami connessi a questioni non rilevanti, ma coprendo l’intera filiera idropotabile e la sua sicurezza;
– nella strutturazione di un sistema che garantisca lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.

Come ci si deve comportare nei confronti della durezza dell’acqua potabile?

La nuova Direttiva Europea fornisce indicazioni precise: il testo dice esplicitamente che l’acqua potabile deve rispettare condizioni di sicurezza che consistono non solo “nell’assenza di sostanze e microorganismi nocivi, ma anche nella presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, tenendo conto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali calcio e magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana.”

Quali sono le regole di condotta nei confronti della legionella?

Le disposizioni previste in merito alla legionella prevedono una ricognizione periodica dei valori e una attenzione specifica agli strumenti di contrasto: la soglia indicata dal legislatore europeo, 1000 Ufc/l è molto bassa e di conseguenza impegnativa da raggiungere. Questo limite richiede un atteggiamento e una metodologia di lavoro resi delicati dalle indicazioni sui tassi di clorito e clorato ammessi negli impianti.
La prassi più in voga fino ad oggi metodi di contrasto impostati sulla clorazione continua o sull’iperclorazione: le disposizioni in materia limitano l’uso di queste soluzioni, perché il limite dei i cloriti che era 0,70 mg/l è stato portato a 0,25 ma rimane 0,70 nel caso si usino cloroderivati come disinfettanti
Un discorso del tutto analogo viene automatico per i clorati, prima assenti dalla norma e oggi introdotti con gli stessi limiti e le stesse considerazioni dei cloriti.

I testi di legge forniscono delle indicazioni di metodo?

L’Allegato 8 alla Direttiva europea 2020/2184 fornisce due strumenti decisamente importanti per l’attività:
– la Parte A – Monitoraggio indica e determina le linee generali dei controlli che devono essere posti in essere per raggiungere gli obiettivi della Direttiva;
– la Parte B – Parametri e frequenza di campionamento dà istruzioni precise in merito ai parametri da controllare e la frequenza con cui devono essere fatti i campionamenti, in base alla dimensione dell’acquedotto.

Le norme per l’applicazione di elettrodomestici nel bagno

La Norma CEI 64-8 Parte 7 prescrive l’adozione del criterio del grado di protezione definito ai sensi della norma EN 60529 per individuare le caratteristiche degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici con tensione nominale fino a 72,5 kV nei confronti della penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida:
I singoli componenti devono avere almeno i seguenti gradi di protezione:
Zona 0: IPX7 (involucro protetto contro gli effetti dell’immersione)
Zone 1 e 2: IPX4 (involucro protetto contro gli spruzzi d’acqua)
Zone 3: IPX1 (involucro protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua)
La adozione di queste regole permette un’installazione a norma e il rilascio di una dichiarazione di conformità nel rispetto delle norme, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 37 2008.

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