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La documentazione dell’installatore termoidraulico

La documentazione dell’installatore termoidraulico è un un pesante carico di lavoro “nascosto”, infatti le attività “non tecniche” dell’installatore, ovvero le carte che un artigiano deve compilare per lavorare, sembrano davvero molte e la cosa più complessa è far capire al cliente che le ore di lavoro impiegate per avere i documenti in ordine sono lavoro, così come quello dell’installazione o della manutenzione, e che va retribuito.

Le competenze richieste a un installatore termotecnico

E chi l’ha detto che il termoidraulico deve sapere solo di idraulica e termodinamica? Paradossalmente oggi il lavoro di chi inserisce le proprie attività nel contesto di un edificio, per l’installazione di un impianto in una nuova costruzione, per la sua manutenzione, per la sua riqualificazione comprende una quota di lavoro che ha poco a che vedere con l’impianto in sé, ma consiste nella parte “cartacea” meno amata da tecnici e artigiani. Una parte che ha una sua importanza su diversi fronti che proviamo a classificare in tre aree, una che riguarda la correttezza del lavoro svolto, la seconda l’adempimento di obblighi di legge e la terza che ha a che fare con aspetti a cavallo fra l’amministrativo e il commerciale.

Tra i vari adempimenti a cura dell’installatore, l’attestazione della conformità del lavoro svolto è un fatto fondamentale per poter considerare un lavoro concluso. Si tratta di un obbligo di legge che è definito dal Decreto Ministeriale 37 2008 che governa la materia degli impianti delle differenti tipologie. Per quanto riguarda la documentazione dell’installatore termoidraulico, essa è imprescindibile per ragioni che riguardano la corretta esecuzione del lavoro e quindi l’asseverazione che è stato svolto a regola d’arte o in applicazione delle norme tecniche volontarie. La corretta produzione e archiviazione di questi documenti è un passo determinante per la tutela formale del lavoro svolto: essa infatti non solo permette di dichiarare concluso il lavoro, ma tutela anche ai fini assicurativi tanto il tecnico quanto il cliente. L’adempimento di questo obbligo è anche l’elemento “portante” di una serie di altri adempimenti che risultano possibili solo a fronte della presenza di una dichiarazione di conformità dell’impianto, quali quelli previsti per esempio dal Decreto del Presidente della Repubblica 74 2013, che presuppone l’esistenza appunto di documenti quali la dichiarazione di conformità e il libretto d’impianto. Ricordiamo che parlando di DPR 74 includiamo un secondo obbligo formale che è dovuto in termini operativi e cioè la registrazione degli interventi sul Catasto regionale e l’esecuzione dei rapporti di efficienza energetica che permettono di certificare che l’impianto (in questo caso di riscaldamento e raffrescamento) è a norma. Aggiungiamo poi un ulteriore elemento d’obbligo ai sensi della Direttiva macchine e del Decreto Ministeriale 329 2004: le Direttive europee (macchine, PED, LVD, EMC) disciplinano le corrette procedure di conformità (fascicolo tecnico) per l’immissione sul mercato, con la dovuta documentazione da corredare (marcatura CE e manuale uso e manutenzione), mentre il DM329/2004 può richiedere la dichiarazione di corretta messa in servizio ma spetta all’utilizzatore gestire le dovute comunicazioni all’INAIL nel caso di apparecchiature a pressione.

Sottolineiamo come questi obblighi riguardano impianti a servizio di strutture ed edifici anche in vista del fatto che la recente spinta normativa invita all’uso di refrigeranti a basso o nullo GWP, ma spesso infiammabili: questo renderà inevitabilmente più complessa la compilazione del Fascicolo PED che deve essere poi conferito dall’utilizzatore appunto al servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi, il software CIVA predisposto da INAIL per lo scopo specifico. Va notato che questi obblighi sono sì di legge, ma hanno una valenza di tutela anche ai fini dell’azienda e della professione: la loro assenza in caso di incidente o di danno determina delle responsabilità che sono in alcuni casi solo civili (nei confronti del committente) ma in altri anche penali e che quindi determinano rischi imprenditoriali non indifferenti.

La normativa ambientale

Ci sono due aspetti di carattere ambientale che caratterizzano oggi il lavoro di tutti coloro che si occupano di pompe di calore, piccole o grandi che siano: la gestione del caricamento del gas refrigerante e la fase di smantellamento e smaltimento del prodotto installato quando esso viene dismesso. La prima delle due questioni è sottoposta alle norme indicate nel Regolamento 517 2014 sull’utilizzo dei gas fluorurati e nel Decreto del Presidente della Repubblica 146 2018 che tratta dei soggetti obbligati ed adempimenti connessi all’iscrizione al Registro Fgas. Non è questa la sede per dare istruzioni per l’uso sul Portale e sul Registro, ma sottolineiamo come sia imprescindibile per operare correttamente e quindi tutelare sé e il cliente non solo essere registrati con Certificazione aziendale e personale degli addetti alle attività di manipolazione di HFC e HFO, ma effettuare una registrazione adeguata delle operazioni di carico e scarico del refrigerante in ogni momento di attività sull’impianto. Non è nostro compito insegnare che siamo sulla soglia di un grave rischio ambientale per il pianeta, ma preferiamo puntare su un aspetto più pratico e cioè quello dei crescenti controlli che vengono effettuati sia presso i distributori sia presso i tecnici e che portano a galla una modalità pressapochistica di effettuare le registrazioni, rendendole spesso inutili perché errate e scarsamente rispecchianti le operazioni realmente effettuate sul campo. Non dobbiamo dimenticare poi che la gestione e il trasporto del gas a fine vita è disciplinato poi nello specifico da una normativa sui rifiuti che prescrive precise modalità di stoccaggio e trasporto a fronte dell’iscrizione dell’azienda a un registro dell’Albo Nazionale Gestione Rifiuti per la specifica categoria di rischio che concerne il trasporto di sostanze impattanti sul clima o sostanze ozono lesive.

Bonus, incentivi e documenti

Per accedere all’incentivazione fiscale le varie entità preposte hanno messo a punto regole precise e queste hanno una forte connessione con l’esistenza di una documentazione corretta e correttamente depositata: ci riferiamo innanzitutto ai Registri ENEA che permettono di avere accesso a bonus fiscali importanti, che spesso hanno costituito leve commerciali di grande interesse per operatori piccoli e grandi. L’opportunità di installare o sostituire climatizzatori e pompe di calore in questi ultimi anni è stata frequentemente collegata a incentivi come EcoBonus e più recentemente SuperBonus, abbiamo avuto il Conto Termico, abbiamo altre forme di riduzione dei costi a carico del committente che – sostenuti per qualche tempo anche dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito – hanno creato notevoli opportunità di vendita e di lavoro, sostenendo il settore. L’ambizione del legislatore era anche quella di far emergere un notevole quantitativo di lavoro effettuato al di fuori delle regole e questo obiettivo è stato in parte raggiunto, ma ha richiesto l’adempimento di obblighi documentali, in alcuni casi già presenti fra le attività del termotecnico, in altri invece assunti in carico da artigiani e piccole imprese per alleggerire la complessità di accesso ai bonus da parte dei clienti finali. Si è trattato di un carico di lavoro non indifferente, che però ha dato vita appunto ad un accesso facilitato e a una più ampia platea di acquirenti dei prodotti grazie a queste forme di “finanziamento” indiretto: la complessità è stata prevalentemente quella di prendere confidenza con gli strumenti informatici che gli enti preposti avevano predisposto, ma riteniamo che l’apprendimento si sia ormai sviluppato fino a rendere abbastanza agevole lo svolgimento delle pratiche per chi ne mette a compimento diverse nel corso dell’anno.

Il carico di lavoro “nascosto”

Un’impresa non indifferente, quella di convincere che oltre a un prodotto e alla sua messa in opera ci sono costi derivanti da un lavoro che si svolge con il computer e non con gli strumenti della cassetta degli attrezzi, ma è anche vero che gli aspetti commerciali, assicurativi e di responsabilità oggi sono se non importanti quanto il funzionamento adeguato del prodotto almeno più conosciuti e sensibili anche per i committenti. Non dimentichiamo che anche piccoli esercizi commerciali devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, la cui validità è strettamente legata alla corretta informazione su tutti gli apparati e impianti che si trovano in un edificio. E quindi se il cliente vuole “vivere sereno” deve imparare ad apprezzare (anche con un adeguato corrispettivo) il fatto che il suo tecnico di fiducia è un soggetto in regola con gli obblighi di legge.