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Dal 25 settembre nuove regole per gli impianti “green”

Con la seconda sentenza, quella del 23 maggio 2016, n. 187, del TAR del Fruili Venezia Giulia, oltre ad affermare che bisogna sempre motivare il diniego di una richiesta di autorizzazione paesaggistica, è stato affermato il principio che: “l'interesse all’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili non è meno rilevante dell'interesse pubblico alla preservazione del paesaggio”.
Anche in questo caso i giudici sono stati chiamati a giudicare il parere negativo della Soprintendenza e anche il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune interessato per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Il Tar ha annullato il parere negativo affermando che: “la motivazione posta a sostegno non consente al predetto né di ricostruire l’iter logico-giuridico posto a fondamento di tale decisione, né di poter eventualmente superare le eventuali e non conosciute criticità connesse alla realizzazione di detto impianto, apportando, se possibile, tutte le necessarie modifiche al fine di renderlo compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, solo genericamente ed aprioristicamente addotte da parte della stessa Soprintendenza”.

Inoltre, “non paiono essere state svolte, neppure in sede di istruttoria procedimentale, le necessarie considerazioni circa lo stato dei luoghi ove detto impianto dovrebbe essere realizzato, anche al fine di stabilire se, conformemente quanto disposto nelle circolari citate nella determina impugnata, l’opera in questione possa eventualmente risultare compatibile, ed in quale misura, con i valori paesaggistici di riferimento, tenuto peraltro conto dell’attuale stato di urbanizzazione del territorio in questione”.

Da ultimo, “non risulta che sia stata svolta alcuna valutazione comparatistica tra l’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e quello non meno rilevante concernente l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e non inquinanti, il cui esame congiunto appare imprescindibile al fine di eliminare eventuali sproporzioni tra le azioni volte a tutela dei vincoli paesaggistici e la sempre maggiore domanda di consumo di energia elettrica.”.