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Acqua: il Consiglio di Stato giudica conforme il metodo tariffario idrico dell’Autorità

I giudici amministrativi, respingendo i ricorsi avverso le sentenze del Tar che già avevano affermato la conformità della regolazione alla consultazione popolare del 2011, hanno infatti definitivamente rigettato la tesi per cui l'Autorità, attraverso la propria regolazione tariffaria, avrebbe reintrodotto  il criterio “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, eliminato in seguito al referendum.

Tra i vari elementi, la sentenza ha ribadito che: “Se si considera che l'approccio prudenziale adottato dall'Aeegsi nel definire i singoli parametri del MTT, in particolare il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico e gas), tiene conto delle specificità tecniche e normative che caratterizzano il SII; nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola copertura del costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l'utenza.
La metodologia tariffaria adottata dall'Aeegsi appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l'esito del referendum, con conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse”.

 

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