Con la Circolare 24 settembre 2026 n. 20188, il Ministero dell’Interno è tornato a fornire chiarimenti sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, affrontando alcune criticità emerse negli ultimi giorni precedenti all’entrata in vigore definitiva delle nuove disposizioni. L’intervento ministeriale punta a favorire una transizione più ordinata verso il nuovo sistema di qualificazione previsto dal cosiddetto “Decreto Controlli”, rassicurando imprese e datori di lavoro che nelle scorse settimane avevano manifestato dubbi interpretativi e timori legati al rischio di possibili sanzioni.
Il quadro normativo: cosa prevede il Decreto Controlli
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008. Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio e introduce l’obbligo che tali attività siano svolte esclusivamente da personale tecnico qualificato, secondo le modalità indicate nell’Allegato II del decreto. Si tratta di una novità rilevante per il settore, in particolare per le aziende che effettuano internamente attività di manutenzione antincendio attraverso propri addetti.
Dalle proroghe all’entrata in vigore definitiva
La complessità del nuovo regime aveva già portato il legislatore a rinviare più volte la piena applicazione degli obblighi. Originariamente prevista per il 25 settembre 2022, l’entrata in vigore è stata progressivamente posticipata fino al 25 settembre 2026, anche a seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori del settore. A ridosso della scadenza, il Ministero dell’Interno è intervenuto nuovamente con il Decreto 22 settembre 2026, introducendo specifiche misure transitorie.
Il nuovo regime transitorio per i manutentori antincendio
La principale novità riguarda l’introduzione del nuovo articolo 6-bis nel Decreto Controlli. La disposizione stabilisce che i soggetti che abbiano presentato entro il 25 settembre 2026 una regolare istanza per il riconoscimento dei requisiti richiesti possono continuare a svolgere attività di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio oggetto della domanda. La possibilità di operare resta valida fino alla conclusione dell’iter di valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027. L’obiettivo è evitare interruzioni operative e consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente alle nuove procedure di qualificazione.
Il problema del pre-accordo con il soggetto formatore
Dopo la pubblicazione del decreto sono emerse difficoltà pratiche legate alla presentazione delle domande. Molti candidati, infatti, non sono riusciti a formalizzare entro il 25 settembre il necessario pre-accordo con il soggetto formatore o con la sede d’esame, documento richiesto nell’ambito della procedura di qualificazione. Per evitare che tale situazione compromettesse l’accesso al regime transitorio, il Ministero è intervenuto con la Circolare n. 20188 del 24 settembre 2026.
Domande valide anche senza pre-accordo allegato
La circolare chiarisce che, per le istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, la mancata allegazione del pre-accordo non comporta automaticamente l’improcedibilità della domanda. I candidati possono infatti caricare sul portale dei Vigili del Fuoco “Corpo Digitale Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” una specifica dichiarazione, predisposta secondo il modello disponibile sulla piattaforma, con la quale si impegnano a produrre il pre-accordo successivamente. Il documento dovrà comunque essere trasmesso in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione finale.
Il ruolo delle Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco
La circolare affida alle competenti Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco il compito di acquisire successivamente il pre-accordo nell’ambito dell’istruttoria della domanda. La documentazione sarà quindi considerata come integrazione dell’istanza già presentata, evitando conseguenze negative per i candidati che abbiano rispettato il termine del 25 settembre ma non siano riusciti a completare tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti.
Verso un’applicazione più uniforme della normativa
Le indicazioni ministeriali rappresentano un importante elemento di semplificazione per imprese e professionisti del comparto antincendio. Il regime transitorio consente infatti di gestire con maggiore flessibilità il passaggio al nuovo sistema di qualificazione, riducendo il rischio di blocchi operativi e favorendo un adeguamento progressivo alle disposizioni normative. Lo stesso Ministero dell’Interno ha inoltre annunciato la pubblicazione di ulteriori chiarimenti applicativi con l’obiettivo di garantire un’interpretazione uniforme delle nuove regole su tutto il territorio nazionale e supportare gli operatori nell’attuazione degli obblighi introdotti dal Decreto Controlli.

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