Attualità

Decreto Cura Italia e appalti in situazione di emergenza

L'emergenza da COVID-19 incide fortemente sulla sorte dei contratti pubblici in corso, mettendo a rischio i tempi e le modalità esecutive. Ciò implica grande attenzione nella gestione delle situazioni che ne derivano. A tal proposito gli avvocati Telemat organizzano un webinar per far chiarezza sul tema.

Il c.d. Decreto “Cura Italia” – Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, introduce una serie di misure finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e al sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dal punto di vista del diritto amministrativo occorre prestare attenzione al contenuto dell’art. 91 del DL utile in materia di appalti.

La norma, rubricata “disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” introduce due importanti previsioni per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, servizi e forniture.

La prima concerne la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”) e dell’art. 1223 c.c. (“Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”).

Più nello specifico dalla disposizione si evince che il rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 deve essere sempre valutata ai fini di escludere la responsabilità del debitore, anche in relazione all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse al ritardo ovvero all’omesso adempimento.

In altre parole, il DL importa una specifica previsione di legge che consente, valutando caso per caso, un affievolimento o addirittura una esclusione di responsabilità in capo al debitore per un suo mancato o inesatto adempimento.

In un’ottica volta poi a salvaguardare e tutelare l’operato delle imprese, la seconda previsione contenuta nell’art. 91 consente inoltre, nel settore degli appalti pubblici, una anticipazione del 20% del prezzo del contratto pubblico anche nei casi di affidamento in via d’urgenza.

Avv. Giuseppe Imbregamo, Studio legale Piselli & Partners

 

Al fine di orientare meglio le scelte e analizzare le opzioni riguardanti gli appalti pubblici in situazioni di emergenza, Telemat organizza un webinar della durata di 4 ore in programma il 9 aprile.

Clicca qui per consultare la brochure.

 

www.telemat.it